Statuto
Art.1 - Principi Fondamentali
1. Il Comune di Rossana un Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunit, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellordinamento, per lo svolgimento della propria attivit e il perseguimento dei suo fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunit di Rossana nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nellambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunit internazionale.
Art.2 - Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunit di Rossana ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. Il Comune promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunit locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
4. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono leffettivo sviluppo della persona umana e leguaglianza degli individui;
b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazione e di integrazione razziale;
c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) Tutela attiva della persona improntata alla solidariet sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunit;
f) Promozione delle attivit culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attivit di socializzazione giovanile e anziana;
g) Promozione della funzione sociale della iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia avvalendosi dellapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementariet e sussidiariet nellambito delle diverse sfere di autonomia.
4. Nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunit Montana ed altri enti pubblici il Comune si attiva nel settore dei servizi sociali e dello sviluppo economico con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunit Montana.
Art. 4 - Territorio e sede Comunale
1. Il territorio del Comune costituito dalle seguenti località: Capoluogo, Lemma, Madonna delle Grazie, Molino della Valle, Molino Varaita e diverse borgate.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq.19,8797 ed confinante con i Comuni di: Costigliole Saluzzo, Piasco, Venasca, Busca e Valmala.
3. Il Palazzo civico, Sede Comunale, ubicato in via XII Luglio n.2.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio pu riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate o frazioni pu essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
6. Allinterno del territorio del Comune di Rossana non consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, linsediamento di centrali nucleari n lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.