Che cos'è il RAVVEDIMENTO OPEROSO ?

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L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere contestualmente al versamento: - del tributo dovuto e non versato ( o versato in misura inferiore ) - della sanzione ridotta degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione. In via generale, per procedere alla regolarizzazione delle violazioni commesse, i termini, così come le sanzioni, variano in relazione alla tipologia delle violazioni stesse. Nel caso di omesso o insufficiente versamento la sanzione irrogata è pari al 30% dell'importo non versato. Il contribuente che, alle prescritte scadenze, non abbia versato il tributpo in tutto o in parte, ance a titolo di acconto può ravvedersi: a) entro 30 gg. dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento : - dell'imposta dovuta - di 1/8 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. b) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione( o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ) mediante il contestuale pagamento: - dell'imposta dovuta - di 1/5 della sanzione irrogabile - degli interessi moratori. Pertanto l'ammontare della sanzione ridotta sarà pari al: 3,75% ( ossia 1/8 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla violazione; 6% ( ossia 1/5 della sanzione del 30% ) dell'imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione ( cosiddetto " ravvedimento lungo " ).

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Inserito sul sito il venerdì 07 dicembre 2012 alle ore 15:17:31 per numero giorni 3951

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Pagina aggiornata il 07/12/2012

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